News

Scopri tutte le ultime novità

Agevolazioni fiscali

Agevolazioni fiscali casa, le novità dello sblocca italia

L’agenzia delle entrate ha deciso di aggiornare le sue guide dedicate al mattone dopo le ultime novità introdotte dal decreto sblocca italia. così dopo “ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, novità sblocca italia.

Lo sblocca italia ha infatti introdotto una deduzione pari al 20% del prezzo di acquisto di un immobile in favore delle persone fisiche che lo destinino a locazione per un periodo di almeno otto anni. Gli acquisti agevolati sono quelli effettuati dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. La deduzione è per un limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro e va ripartita in otto quote annuali di pari importo e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse spese.

Sempre fermo restando il limite di spesa di 300 mila euro, l’agevolazione spetta anche per la costruzione di un’abitazione su un’area edificabile già posseduta. In sostanza si potranno portare in deduzione anche le spese sostenute dal contribuente persona fisica, non esercente attività commerciale, per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale

Condizioni deduzioni
Le principali condizioni per poter usufruire delle agevolazioni sono le seguenti:

  • l’unità immobiliare acquistata o costruita non deve essere classificata o classificabile nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9)
  • entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l’immobile deve essere concesso in locazione, per almeno otto anni continuativi, a canone non superiore a quello concordato (legge 431/1998), o a quello convenzionale (art. 18 del dpr 380/2001) o a quello stabilito dalla legge che ha istituito i canoni speciali (legge n 350/2003). la deduzione, comunque, non viene meno se, per motivi non attribuibili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del tempo previsto e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla da di risoluzione
  • tra locatore e locatario non devono esserci rapporti di parentela entro il primo grado
  • l’unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale e non deve trovarsi nelle zone territoriali omogenee classificate e (decreto ministeriale 2 aprile 1968, n 1444) vale a dire, in parti del territorio destinate ad usi agricoli
  • l’immobile deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe a o b